Valutazione dell’idoneità testimoniale nei minori
L’accertamento della capacità a rendere testimonianza dei minori rappresenta uno dei nodi più complessi in ambito forense, situandosi all’intersezione tra la tutela del minore e la necessità di accertamento della verità processuale. Se storicamente la psicologia considerava i bambini come testimoni intrinsecamente inaffidabili, le ricerche moderne hanno dimostrato che, se adeguatamente interrogati, i minori possono fornire prove dichiarative di elevata accuratezza.
Tanto si disquisisce anche sull’utilizzo dei termini. Per tanti il termine attendibilità viene confuso con il concetto di veridicità della testimonianza o di credibilità che invece si riferisce al testimone. Di seguito, per chiarezza, parleremo di capacità o idoneità testimoniale, considerando la valutazione dell’attendibilità in quanto tale un compito deputato al solo Giudice.
Contesto storico ed evoluzione scientifica
La valutazione dell’idoneità a testimoniare dei minori ha radici nel XIX secolo, con studi pionieristici di Alfred Binet e Henri Varendonck che evidenziavano la suggestionabilità infantile. Inizialmente si riteneva che i bambini fossero inaffidabili a causa di “buchi” mnestici colmati dalla fantasia o influenzati dagli adulti. Tuttavia, ricerche moderne dimostrano che, con metodi appropriati, le loro dichiarazioni sono fonti legittime di prova.
Le meta-analisi su questo tema confermano una relazione diretta tra certezza espressa e accuratezza. I bambini oltre i 4-5 anni raggiungono mediamente alti livelli di precisione nelle risposte ad alta confidenza. La presenza di alta confidenza verbale nel racconto aumenta la probabilità di accuratezza, soprattutto per risposte spontanee, ma la confidenza può essere influenzata da emozioni e pressioni contestuali e non sostituisce un’analisi critica della qualità del racconto. Studi longitudinali indicano un miglioramento marcato delle abilità di discriminare ricordi reali da informazioni apprese da altri tra i 3 e gli 8 anni, ma fattori come QI, trauma e contesto familiare modulano questo andamento.
Le evidenze attuali, quindi, confermano che i bambini sono in grado di riportare eventi vissuti con un alto grado di accuratezza, specialmente quando esprimono certezza nelle proprie affermazioni. Vero anche che i bambini sono particolarmente influenzabili dai fattori di cui parlavamo prima. La memoria infantile, in particolare quella episodica, si consolida progressivamente fino all’età scolare, momento in cui le prestazioni mnestiche iniziano a equipararsi a quelle adulte, pur mantenendo una vulnerabilità specifica alle interferenze esterne.
Fattori che influenzano la capacità testimoniale
Sappiamo ora che la capacità a rendere testimonianza dipende dalla percezione, dalla attenzione, dalla memoria, dalla suggestionabilità, dalle capacità comunicative (verbali) e dall’età. La memoria episodica, chiave per i ricordi autobiografici, è vulnerabile a interferenze. Tuttavia, i bambini eccellono nella rievocazione libera se non esposti a domande suggestive (che spingono cioè in qualche modo verso risposte condizionate).
Mediamente la suggestionabilità cala significativamente con l’età: bambini sotto i 4 anni sono maggiormente suscettibili a domande chiuse o ripetute, accettando falsi dettagli con probabilità maggiore rispetto agli adulti. Inoltre, compliance e source monitoring, cioè la capacità di distinguere tra ricordi propri e informazioni suggerite da altri, in genere migliorano dopo i 5 anni, riducendo i rischi di falsi ricordi.
Altri fattori cruciali includono lo stress emotivo durante l’evento traumatico, che può migliorare la ritenzione degli elementi centrali, ma peggiorare il ricordo dei dettagli periferici (il cosiddetto effetto “arma del delitto”). Anche il ritardo temporale tra evento e testimonianza può influire negativamente, con decrementi mnemonici normalmente più rapidi nei bambini più piccoli.
Fattori critici: memoria e monitoraggio della fonte
Possiamo quindi affermare che nell’accuratezza di una dichiarazione siano coinvolti lo sviluppo della memoria, il grado di suggestionabilità dei bambini e la capacità di source monitoring. Quest’ultima è la funzione cognitiva che permette al soggetto di distinguere se un ricordo derivi da un’esperienza vissuta direttamente o da informazioni apprese da terzi o immaginate.
Riassumiamo qui alcuni tra i più importanti fattori critici a cui porre attenzione:
- Vulnerabilità alla suggestione: la suscettibilità a domande chiuse o ripetitive diminuisce con l’età; i soggetti più piccoli sono i più esposti al rischio di accettare falsi dettagli se pressati dall’adulto.
- L’effetto dello stress: eventi traumatici possono generare una focalizzazione della memoria sugli elementi centrali, perdendo però accuratezza sui dettagli periferici.
- Il decadimento temporale: nei bambini il lasso di tempo tra l’evento e l’audizione influisce negativamente sulla ritenzione dei dati in modo più rapido rispetto agli adulti.
Evidenze da meta-analisi internazionali
Le meta-analisi sul cosiddetto misinformation effect (effetto di informazione alterata o fuorviante) evidenziano che i bambini sono generalmente più vulnerabili degli adulti alla distorsione del ricordo quando vengono esposti a informazioni fuorvianti dopo l’evento. Nonostante ciò, quando l’intervista è condotta in modo non suggestivo, con domande aperte e in un clima di sicurezza, i tassi di accuratezza delle loro testimonianze possono risultare molto elevati, soprattutto quando il bambino esprime un alto livello di sicurezza rispetto a quanto racconta.
La ricerca sullo sviluppo del source monitoring mostra che tra i 3 e i 5 anni vi è un rapido miglioramento nella capacità di distinguere tra ciò che è stato vissuto direttamente e ciò che è stato immaginato o riferito da altri. Questo dato spiega perché, a parità di condizioni, la testimonianza di un bambino in età prescolare avanzata o scolare possa risultare sensibilmente più affidabile di quella di un bambino molto piccolo.
Normativa italiana e ruoli degli esperti
Quadro Normativo
In Italia, Il giudice valuta l’idoneità a testimoniare e per farlo può disporre accertamenti tecnici affidati a periti o consulenti, in funzione delle esigenze probatorie e della fase processuale. Per garantire la qualità della prova, il perito deve attenersi a rigorosi standard metodologici.
L’articolo 196 del codice di procedura penale stabilisce che ogni persona ha capacità di testimoniare e, al comma 2, consente al giudice di disporre accertamenti sull’idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza. La Carta di Noto (1996, ultimo aggiornamento 2017) e le linee guida AIPG sul ruolo delle audizioni protette, forniscono principi operativi che orientano le pratiche di audizione protetta, e cioè l’ausilio di esperti con una specifica formazione che conducono l’audizione e/o riformulano le domande al minore per minimizzare stress e suggestioni.
L’accertamento peritale dell’idoneità a testimoniare può essere sollecitato dal Pubblico Ministero o disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari, preferibilmente prima dell’audizione, in modo da evitare sovrapposizioni tra perizia, SIT e incidente probatorio e da definire preliminarmente le cautele metodologiche più adeguate.
L’Incidente Probatorio
Un passaggio fondamentale è l’incidente probatorio (art. 392 c.p.p.). A differenza delle Sommarie Informazioni Testimoniali (SIT), condotte dal PM (Pubblico Ministero) spesso tramite la PG (Polizia Giudiziaria), che hanno valore investigativo, l’incidente probatorio, disposto dal GIP (Giudice Indagini Preliminari), permette di anticipare la formazione della prova durante la fase delle indagini preliminari. Questo strumento è utile poiché consente di cristallizzare la prova precocemente, favorendo la raccolta del racconto del minore in un momento di prossimità temporale ai fatti. Tale tempestività riduce il rischio di decadimento mnestico e di contaminazioni esterne derivanti dalla ripetizione dei racconti o da influenze ambientali, proteggendo così la genuinità della prova dichiarativa prima che il decorso del tempo la possa alterare. L’incidente probatorio rappresenta quindi uno strumento utile per cristallizzare la dichiarazione in fase precoce, ma la sua attivazione dipende dalla valutazione del magistrato e dalle specifiche esigenze del procedimento.
Linee guida e audizione protetta
Un riferimento imprescindibile è costituito dalle linee guida dell’Ordine Psicologi Lazio, che pongono l’accento sulla minimizzazione dello stress e sulla prevenzione di influenze suggestive durante l’audizione protetta. Lo scopo di tali attenzioni è limitare o evitare il rischio di una vittimizzazione secondaria dei testimoni.
Le modalità di audizione protetta non riguardano solo i minori, ma possono essere applicate anche alle vittime e ai testimoni vulnerabili, al fine di ridurre il rischio di vittimizzazione secondaria e garantire una raccolta della prova più rispettosa della condizione psicologica della persona ascoltata. Per vulnerabilità si intende una condizione personale o contestuale che può rendere l’audizione più gravosa, aumentare il rischio di suggestione o di ri-traumatizzazione e richiedere particolari cautele procedurali.
Ruolo del perito e videoregistrazione
Laddove il PM o il GIP richiedessero un intervento peritale per valutare la capacità testimoniale, il perito psicologo o psichiatra forense valuta tra le altre cose: competenze cognitive, competenze verbali, livello di sviluppo, suggestionabilità, capacità di discriminare tra realtà e fantasia ed eventuali condizionamenti familiari. I quesiti posti dall’autorità giudiziaria riguardano in genere la capacità del minore di rendere dichiarazioni accurate, la coerenza del racconto nel tempo e il possibile ruolo di influenze esterne. La videoregistrazione è fortemente raccomandata e, quando disposta dall’autorità, consente una valutazione successiva oggettiva delle modalità d’intervista e delle dinamiche relazionali tra operatore e minore.
Competenze necessarie per testimoniare
Requisiti cognitivi fondamentali
Per essere considerato idoneo a testimoniare, il minore deve possedere alcune competenze di base: sufficiente comprensione linguistica, capacità di orientarsi nel tempo e nello spazio, teoria della mente, capacità di distinguere tra realtà, fantasia e desiderio, oltre a una minima capacità di source monitoring. Lo sviluppo delle competenze richieste è progressivo; pertanto, la valutazione peritale deve basarsi su strumenti clinici e testistici volti a misurare funzionalmente tali abilità.
Strumenti di valutazione
Con l’ingresso in età scolare la maggior parte dei bambini sviluppa un linguaggio più articolato e una migliore capacità di rappresentare mentalmente gli stati mentali propri e altrui. Oltre ai colloqui clinici, test cognitivi e proiettivi, come le scale Wechsler, il test Bender-Gestalt o alcune prove grafiche (Wartegg, disegno della famiglia), possono essere utilizzati per valutare lo sviluppo cognitivo, la presenza di disturbi psicopatologici e le risorse del minore. Per quanto concerne l’impiego di test proiettivi o prove grafiche (Wartegg, disegno della famiglia), è necessario sottolineare che, in ambito forense, il loro valore è circoscritto rispetto all’analisi della personalità e alle risorse cognitive del minore.
I test proiettivi possono orientare il perito ma da soli non bastano assolutamente e vanno inseriti in una batteria di test evidenced based scelti dal perito in base alle richieste del magistrato. Va specificato che nessuno di tali strumenti possiede validità scientifica per accertare la veridicità di un abuso o per confermare l’accadimento di un fatto storico, ma servono a rispondere alle richieste del Magistrato sul grado di attendibilità del teste e per integrare il quadro clinico generale. Non esistono in realtà indicatori certi di abuso e la presenza di psicopatologia non esclude automaticamente l’idoneità a testimoniare, ma richiede una lettura più cauta dei dati raccolti.
Quindi, perché un minore sia considerato idoneo a testimoniare, il perito deve accertare requisiti minimi tramite un’analisi clinica e l’uso di testistica standardizzata.
I requisiti cognitivi fondamentali sono i seguenti:
- Comprensione linguistica: capacità di elaborare e produrre messaggi coerenti.
- Orientamento spazio-temporale: capacità di collocare gli eventi in una sequenza logica.
- Teoria della mente: abilità nel comprendere che gli altri possono avere credenze o intenzioni diverse dalle proprie.
- Distinzione realtà-fantasia: capacità di discriminare tra fatti realmente accaduti, sogni o desideri.
Lo psicologo forense, quindi, utilizza una batteria di test per inquadrare lo sviluppo globale, tra cui per es. le scale Wechsler e il test di Bender-Gestalt, ma anche tante altre che però devono essere scelte dal singolo perito tra gli strumenti evidenced based. È fondamentale che tali accertamenti rispettino i principi della Carta di Noto, che tutela il minore dal rischio di vittimizzazione secondaria.
Distinzione tra idoneità generica e idoneità specifica
Nella valutazione peritale, è fondamentale distinguere tra due livelli di analisi che compongono la capacità testimoniale:
Idoneità generica
Si riferisce alla presenza di abilità cognitive e psicologiche di base nel minore, indipendentemente dal fatto specifico oggetto di indagine. Questa analisi comprende il livello di sviluppo cognitivo, la capacità di memoria (encoding, storage e retrieval), la competenza linguistica, la capacità di discriminare tra realtà e fantasia e tra il vero e il falso, nonché la resistenza alla suggestionabilità. L’esperto deve verificare che i prerequisiti mentali minimi per rendere testimonianza siano integri e se adeguati all’età cronologica e mentale del soggetto. L’idoneità generica costituisce la base necessaria ma non sufficiente per attestare la validità di una testimonianza su un fatto concreto.
Idoneità specifica
Riguarda la capacità del minore di rendere testimonianza in relazione alle concrete vicende oggetto del procedimento. In questa fase, l’analisi si sposta sulle modalità con cui il minore ha organizzato il ricordo dell’evento specifico e sulle possibili influenze subite. L’esperto valuta se, e in che misura, fattori esterni (come pressioni ambientali, dinamiche familiari o modalità di conduzione delle audizioni precedenti) o fattori interni (come stati emotivi o psicopatologici legati all’evento) possano aver inquinato o alterato il processo di rievocazione. L’idoneità specifica, quindi, valuta la qualità del ricordo relativo all’evento in esame: coerenza narrativa, presenza di segni di contaminazione da fonti esterne e gli effetti di ripetute narrazioni o pressioni ambientali.
Questa distinzione è cruciale poiché un minore può risultare idoneo dal punto di vista generico, ma non idoneo dal punto di vista specifico, qualora il suo ricordo sia stato irrimediabilmente compromesso da fattori suggestivi o contaminanti.
Protocolli e metodologie di valutazione
Protocolli validati
Per quanto riguarda le audizioni protette l’ascolto deve avvenire attraverso protocolli validati che prediligono la narrazione libera rispetto a domande che possano orientare la risposta. Come evidenziato nelle discussioni sulla suggestionabilità, l’uso di interviste strutturate riduce drasticamente il rischio di creare falsi ricordi.
Tecniche di intervista
Negli ultimi decenni sono stati sviluppati diversi protocolli standardizzati per l’ascolto del minore, come il protocollo NICHD statunitense, l’intervista cognitiva, la step wise interview e le linee guida italiane ispirate alla Carta di Noto. Tali protocolli valorizzano domande aperte (“raccontami cosa è successo dal principio”, “poi che cosa è successo?”), evitano domande suggestive o ripetitive, limitano il numero delle audizioni e prevedono, quando possibile, un’unica audizione videoregistrata in ambiente protetto.
Le ricerche mostrano che domande suggestive o pressanti durante l’audizione protetta (“non è vero che tuo zio ti ha toccato?”) aumentano in modo significativo il rischio di errori sistematici e falsi ricordi. Al contrario, l’uso di interviste strutturate o semi-strutturate e di tecniche di intervista cognitiva (protocollo Fisher-Geiselman) favorisce una maggiore accuratezza, pur mantenendo un buon livello di ricchezza di dettagli.
Valutazione clinica e psicodiagnostica
Lo psicologo forense, quando chiamato a valutare la capacità testimoniale, integra diverse tecniche: colloquio clinico, osservazione del comportamento non verbale, analisi della coerenza narrativa e impiego di test psicodiagnostici o grafici. L’obiettivo non è ottenere una confessione né quello di decretare se ciò che dice il minore sia veritiero o meno (che è ruolo precipuo del Giudice) ma valutare la qualità del racconto, la sua coerenza interna, le sue variazioni nel tempo e la compatibilità con il funzionamento psicologico del minore.
Implicazioni pratiche per psicoterapeuti e conflitto di interesse
Ruolo clinico e ruolo forense
Per chi lavora come psicoterapeuta con minori è essenziale conoscere i principi di base della psicologia della testimonianza, pur mantenendo una chiara distinzione tra ruolo clinico e ruolo forense. Il clinico non dovrebbe mai svolgere contemporaneamente la funzione di terapeuta e di perito sullo stesso minore, per evitare gravi conflitti di interesse e distorsioni nella relazione terapeutica.
In ambito clinico è importante sostenere il bambino nella rielaborazione dell’esperienza e nel contenimento delle emozioni senza entrare in una ricerca di “verità processuale”. Nei casi di contenzioso familiare, separazioni conflittuali o accuse di abuso intrafamiliare, la consapevolezza del rischio di suggestionabilità, lealtà divise e influenze ambientali permette al terapeuta di muoversi con maggiore cautela, proteggendo il minore da ulteriori pressioni.
Pertanto, è di fondamentale importanza mantenere una netta distinzione tra la funzione terapeutica e quella peritale.
Gestione del trauma e dei contesti conflittuali
Un aspetto delicato riguarda le terapie sul trauma: sebbene tutti i tecnici sappiano che per aiutare una persona che abbia subito un abuso o una violenza sia necessario lavorare in psicoterapia sui traumi subiti, purtroppo è stato verificato che le ripetizioni del racconto dell’evento traumatico influiscono sulla capacità testimoniale, per cui si raccomanda ai tecnici di non lavorare in modo “incisivo” sui traumi prima che il paziente non abbia reso testimonianza in qualunque fase (sia in sede di SIT, sommarie indagini testimoniali) che in fase di incidente probatorio. L’elaborazione del ricordo tramite tali tecniche potrebbe ridurne la nitidezza originale, interferendo potenzialmente con le necessità investigative e la cristallizzazione della prova. Il supporto clinico deve quindi limitarsi al contenimento emotivo fino al termine delle fasi di ascolto giudiziario.
Un esempio su EMDR e testimonianza
Pur essendo l’EMDR una terapia d’elezione per il PTSD (disturbo post traumatico da stress) secondo le linee guida dell’OMS, proprio in virtù della sua efficacia nel trattare i sintomi post‑traumatici, la sua somministrazione durante fasi processuali che richiedono la cristallizzazione della prova va valutata con estrema cautela e caso per caso.; questo poiché l’applicazione di questo tipo di psicoterapia potrebbe inficiare la vividezza dei ricordi che sono centrali nelle indagini. Solo al termine dei percorsi processuali che richiedano la testimonianza della presunta vittima, si potrà efficacemente aiutare le persone e i minori implicati con una psicoterapia EMDR.
Alcune sfide e prospettive future
Le principali sfide riguardano ancora oggi i contesti ad alta conflittualità familiare e i casi in cui il minore è esposto a molteplici interrogatori da parte di figure diverse. La ripetizione delle domande, l’esposizione ai media, i racconti ripetuti in famiglia o in contesti scolastici possono alterare in modo significativo i ricordi e la narrazione del minore.
Le prospettive future includono una maggiore standardizzazione delle procedure di audizione, una formazione più diffusa degli operatori che entrano in contatto con i minori e l’integrazione di conoscenze provenienti dalle neuroscienze cognitive e dalla psicologia dello sviluppo. Tecnologie come l’analisi automatica del linguaggio e del comportamento non verbale potrebbero in futuro supportare le valutazioni di idoneità testimoniale in modo più oggettivo.
Riferimenti bibliografici
- G.Sartori, Testimoni, memorie e falsi ricorsi, Guida scientifica per la valutazione dell’attendibilità del teste, Ed. Giappichelli, Torino 2026
- Teti G., “L’idoneità del minore a rendere testimonianza”, AIPG, 2010. Disponibile su: org
- “Memoria e suggestionabilità nella testimonianza del minore”, AIPG, 2023. Disponibile su: org
- Vrij A. et al., “Child Witness Expressions of Certainty Are Informative”, PMC, 2021. Disponibile su: ncbi.nlm.nih.gov
- “Linee guida per le perizie in caso di abuso sui minori”, AIPG. Disponibile su: org
- “La valutazione delle competenze del minore testimone”, AIPG, 2021. Disponibile su: org
- Williams, “An exploration into the reliability of child witness memory evidence”, University of Birmingham, 2021. Disponibile su: bham.ac.uk
- “Protocollo per la prima audizione protetta”, Ordine Psicologi Emilia-Romagna, 2022. Disponibile su: it
- Carta di Noto (1996, aggiornata 2002), Società Italiana di Psicopatologia dell’Età Evolutiva.
- Lamb M.E. et al., Protocollo NICHD per l’intervista investigativa del minore testimone.
- Fisher R.P., Geiselman R.E., “Memory-enhancing techniques for investigative interviewing”, 1992.
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